Estratto delle "Regole Deontologiche" dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)
per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni

La versione integrale e aggiornata può essere richiesta al segretariato dell'ASG, oppure consultata nel sito

www.vsv-asg.ch

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A. Introduzione

Art. 1 Preambolo

  • Allo scopo di salvaguardare ed accrescere, in Svizzera e all'estero, la reputazione della categoria professionale dei gestori indipendenti svizzeri di patrimoni,
  • con la volontà di offrire un contributo efficace alla tutela degli investitori,
  • con l'intenzione di contribuire in modo efficace alla lotta contro il riciclaggio di denaro,

    i gestori indipendenti di patrimoni, riuniti in seno all'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (ASG), si impegnano nei confronti dell'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (ASG) - intesa quale organismo di autodisciplina, incaricato della salvaguardia degli interessi e della reputazione della categoria professionale - a:

    a) consigliare, quale specialista indipendente, in ogni momento la controparte ed informarla in merito ai possibili rischi derivanti dall'attuazione della politica d'investimento;

    b) a rispettare le disposizioni concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro e la garanzia di diligenza nell'ambito delle operazioni finanziarie, contenute nella legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 10 ottobre 1997.

Soggiacciono alle norme deontologiche tutti i soci attivi e individuali dell'ASG con tutti i loro uffici domiciliati in Svizzera, ma non le loro succursali, rappresentanze o società affiliate all'estero. I soci assoggettati alle regole deontologiche non possono tuttavia prendere parte ad affari delle loro succursali, rappresentanze, società consorelle, società madri e società affiliate estere che abbiano lo scopo di aggirare le disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro.

I soci con autorizzazione (concessione) statale per l'esercizio dell'attività di commercianti di valori mobiliari o di intermediari finanziari soggiacciono soltanto agli articoli 9 - 19 delle presenti regole deontologiche.

Le regole deontologiche non esercitano alcun influsso sull'obbligo di segretezza. Esse non possono, e non vogliono

  • elevare la legislazione estera in materia valutaria, fiscale ed economica a parte integrante del diritto svizzero e dichiararla rilevante per i soci (a condizione che ciò non sia già accaduto mediante i trattati internazionali in vigore e la legislazione svizzera);
  • eludere l'attuale prassi giudiziaria nel campo del diritto internazionale;
  • modificare i rapporti di diritto civile esistenti tra i soci e i clienti.

Nelle norme deontologiche sono formulate, in modo vincolante, le regole di un'amministrazione conforme all'etica professionale. Esse mirano in particolare a concretizzare gli obblighi di diligenza disciplinati nella legge sulla lotta contro il riciclaggio (art. 3 - 7 LRD).

B. Obblighi per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 2 Identificazione della controparte

Al momento dell'avvio della relazione d'affari, i soci devono identificare la controparte sulla scorta di un documento probante.

Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata, sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni, che appaiono collegate tra loro, raggiungono un importo rilevante.

Se sussistono elementi di sospetto d'un eventuale riciclaggio di denaro, occorre procedere all'identificazione anche se non si raggiunge un importo rilevante.

Norme d'applicazione:

1. Per le persone fisiche l'identità della controparte dev'essere accertata mediante un documento ufficiale valido (passaporto o carta d'identità).

2. Per le persone giuridiche e le società, l'identificazione deve essere effettuata mediante un estratto dal registro di commercio o mediante un documento equivalente. Le copie di tutti questi documenti vanno conservate. Quale documento equivalente si intende soprattutto una copia autenticata da un notaio dell'atto di costituzione, del contratto di costituzione, dell'ultimo attestato dell'ufficio di revisione, oppure una licenza di commercio rilasciata dall'autorità di polizia. Questi documenti ufficiali devono corrispondere alla situazione giuridica ed economica attuale e non devono risalire a più di 12 mesi.

3. Con l'identificazione devono essere assunte le seguenti informazioni: - nome e cognome, rispettivamente ditta - indirizzo, rispettivamente sede della società - data di nascita, rispettivamente data della costituzione e luogo e data d'iscrizione nel registro di commercio - nazionalità

4. I documenti d'identificazione devono essere fotocopiati. Le fotocopie sono da conservare. L'associato prende nota per iscritto delle ulteriori informazioni essenziali in merito alla persona della controparte. La documentazione d'identificazione deve essere conservata. Il socio deve assicurare che si possa procedere al controllo dell'esecuzione dell'identificazione.

5. Se il rapporto commerciale con una controparte viene stabilito per corrispondenza, il socio è tenuto a farsi confermare i dati giusta la cifra 3 per lettera, oppure in altra maniera equivalente, e richiedere una copia autentica del passaporto o della carta d'identità, rispettivamente dell'estratto dal registro di commercio o dei documenti equivalenti. Se una controparte ha sede al di fuori della Svizzera, l'autenticazione delle copie dei documenti d'identificazione, rispettivamente dell'estratto dal registro, deve essere munita della postilla secondo la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri. In sostituzione dell'autenticazione e della postilla, è sufficiente una conferma di un'ambasciata svizzera o di un consolato svizzero. Il socio è tenuto a richiedere anche una firma dichiarata autentica oppure una certificazione dell'autenticità della firma.
Qualora una controparte, identificata per corrispondenza, dovesse comparire dinanzi al socio, occorrerà procedere all'identificazione in conformità dei punti 1. - 4.

6. Se un socio constata d'essere stato tratto in inganno all'atto dell'identificazione della controparte, oppure gli sono state consapevolmente fornite indicazioni sbagliate, la relazione d'affari deve essere immediatamente interrotta.

7. La relazione d'affari non può essere interrotta, qualora dovessero essere adempiute le condizioni per l'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD e art. 7 norme deontologiche dell'ASG).

8. Nelle operazioni di cassa con persone non ancora identificate, l'importo che determina l'obbligo di identificazione ammonta a CHF 25'000.–; nelle operazioni di cambio l'importo determinante è di CHF 5'000.–. Tale somma può essere raggiunta in un'unica transazione, oppure mediante diverse transazioni che appaiano collegate tra di loro. Se sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro (soprattutto giusta l'allegato A), l'identità della controparte va verificata anche qualora tale ammontare non dovesse essere raggiunto.

9. Vengono considerate operazioni di cassa tutte le transazioni di denaro contante, assegni, titoli al portatore o metalli preziosi fisici con una persona non ancora identificata (ad esempio nell'ambito di un altro affare o di una relazione d'affari esistente).

Art. 3 Accertamento relativo all'avente economicamente diritto

Il socio deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto, qualora non vi fosse identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se dovessero sussistere dubbi in merito.

Se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante, in conformità all'art. 2 delle regole deontologiche e delle relative norme d'applicazione, oppure quando la controparte è una società di domicilio, occorre sempre richiedere alla controparte una dichiarazione volta ad accertare l'identità dell'avente economicamente diritto.

Nel caso di conti o depositi collettivi, il socio deve esigere un elenco completo delle persone aventi economicamente diritto. Egli deve richiedere dalla controparte che questi gli comunichi, senza indugio, ogni modifica dell'elenco.

Norme d'applicazione:

10. Dubbi sull'identità della controparte e dell'avente economicamente diritto sono opportuni nel caso delle seguenti constatazioni insolite:

  • Nel caso di conferimento di una procura ad una persona con una relazione insufficiente con la controparte. Come procura si intende ogni dichiarazione in virtù della quale il procuratore può disporre del patrimonio affidato al socio. La procura conferita al socio nell'ambito di un mandato di gestione del patrimonio non viene intesa come procura ai sensi della presente normativa.
  • Qualora le condizioni finanziarie sono note al socio ed in modo riconoscibile il patrimonio apportato non è commisurato alle condizioni finanziarie.
  • Qualora dal contatto con la controparte risultino altre constatazioni inusuali.

11. Nella dichiarazione scritta della controparte in merito alla persona avente economicamente diritto, le seguenti informazioni devono essere confermate con l'apposizione della firma:

  • nome e cognome, rispettivamente ditta;
  • indirizzo, rispettivamente sede dell'azienda;
  • data di nascita rispettivamente data della costituzione e luogo e data dell'iscrizione nel registro di commercio;
  • nazionalità.

12. Sotto il concetto di società di sede s'intendono, senza riguardo allo scopo, funzione, forma legale o sede, tutte le società, istituzioni, trust, fiduciarie e simili, sia nazionali sia straniere, che:

  • nello stato di domicilio non hanno uno stabilimento commerciale o produttivo, oppure non vi svolgono nessuna attività secondo le regole commerciali;
  • non hanno uffici propri (ma sede presso un avvocato, un fiduciario, una banca, ecc.) oppure;
  • non impiegano personale proprio, attivo esclusivamente per loro, oppure qualora il personale proprio impiegato si occupa soltanto di mansioni amministrative (ad esempio tenuta della contabilità, evasione della corrispondenza secondo le istruzioni delle persone o società che dominano la società di sede).

13. Non sono considerate società di sede, le persone giuridiche e le società con sede in Svizzera le quali effettivamente perseguono gli interessi dei loro soci nel comune aiuto reciproco, o che perseguono prevalentemente ed effettivamente finalità politiche, religiose, scientifiche, di pubblica utilità o sociali.

14. L'avente economicamente diritto può essere una persona fisica oppure una persona giuridica che gestisce una società commerciale, di produzione oppure un altra attività secondo i normali usi commerciali. Una società di sede non può essere considerata avente economicamente diritto.

15. Nelle associazioni di persone o nelle entità patrimoniali in cui non vi siano persone chiaramente individuabili come aventi economicamente diritto (p.e. Discretionary Trusts), in luogo della verifica è richiesta una dichiarazione scritta della controparte che confermi tale stato di cose. La dichiarazione deve anche contenere l'indicazione dei fondatori (non fiduciari) e, se possibile, definire le persone autorizzate ad impartire istruzioni nei confronti della controparte e dei suoi organi, cosi come pure la cerchia delle persone che potrebbero essere privilegiate (secondo la categoria, p.es. familiari del fondatore). Se esistono curatori, od altre persone con funzioni analoghe, esse vanno elencate nella dichiarazione.

16. Nelle strutture revocabili (p.e. Revocable Trusts) il fondatore effettivo va specificato come avente economicamente diritto.

17. Se un socio o un suo collaboratore assume l'amministrazione di una società – sia come socio del consiglio d'amministrazione sia mediante procura – egli è tenuto a documentare i rapporti di partecipazione e di dominio.

Art. 4 Rinnovo dell'identificazione o accertamento dell'avente economicamente diritto
Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o
dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'identificazione o
all'accertamento in conformità agli articoli 2 e 3.

Norme d'applicazione:
18. Se un socio verifica che una dichiarazione fatta non corrisponde più alle circostanze economiche, egli deve richiedere dalla controparte il rinnovo dell'identificazione, oppure l'accertamento del avente diritto economico.

19. Se il diritto firma per una società di sede si modifica durante il rapporto d'affari con il socio , questi deve procedere ad una nuova identificazione, a meno che risulti evidente oppure confermato per iscritto che l'avente economicamente diritto non è cambiato.

20. Qualora la controparte, senza valide ragioni, dovesse rifiutarsi di rinnovare l'identificazione o l'accertamento dell'avente economicamente diritto, il socio ha la facoltà di interrompere la relazione d'affari. Il socio deve troncare la relazione contrattuale, qualora nello svolgimento degli affari sorgano dubbi d'essere stato ingannato nell'identificazione oppure nella dichiarazione dell'avente diritto economico. In questo caso, egli deve avvertire immediatamente la direzione dell'organismo di autodisciplina (OAD).

21. Se una relazione d'affari s'interrompe per le ragioni di cui al punto precedente, il socio può autorizzare il ritiro del patrimonio in questione soltanto in una forma tale che consenta alle autorità penali di verificare il percorso del patrimonio (paper trail). Il socio non può in particolare effettuare pagamenti in contanti o consegnare fisicamente titoli e metalli preziosi che superino il controvalore di CHF 100'000.--.

22. Le relazioni con la controparte non possono più essere interrotte se sussistono i presupposti per una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD.

Art. 5 Obbligo speciale di chiarimento

Il socio deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione
d'affari se

  • essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
  • vi siano sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà
    di disporre di un'organizzazione criminale.

Norme d'applicazione:

23. Se la legalità di una relazione d'affari o di una transazione non risulta palese, essa è considerata insolita, soprattutto se denota le caratteristiche descritte nell'allegato A..

24. Le circostanze d'una transazione o relazione d'affari che appare inusuale sono da chiarire qualora

  • con una o più transazioni che appaiano tra loro collegate, vengono conferiti, prelevati o trasferiti contanti, titoli al portatore o metalli preziosi con un controvalore superiore a CHF 100'000.--;
  • il socio riceve capitali per corrispondenza, a meno che questi non siano trasferiti tramite un istituto bancario soggetto ad una sorveglianza equivalente e ad una regolamentazione conforme a quella svizzera per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo vale soprattutto per banche domiciliate in uno degli stati associati alla Financial Action Task Force against Money Laundering (FATF) / Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment des Capitaux (GAFI) che abbia applicato completamente i consigli di tale organizzazione.

25. Se esiste una ragione per effettuare accertamenti particolari, il socio deve richiedere, oltre all'identificazione dalla controparte, le seguenti informazioni:

  • attività professionale o commerciale della controparte e dell'avente economicamente diritto,
    quando questi non coincida con la controparte;
  • data e scopo dell'affare, contratti;
  • ammontare, valuta e provenienza dei fondi conferiti rispettivamente dei fondi necessari per
    l'esecuzione della transazione;
  • i dati del conto bancario o della carta di credito (emittente e numeri) utilizzati per il conferimento
    dei fondi rispettivamente per l'esecuzione della transazione.

Art. 6 Obbligo di allestire e conservare documenti

Il socio deve allestire i documenti relativi alle relazioni d'affari, alle transazioni effettuate e ai
chiarimenti previsti dalle presenti regole deontologiche in modo tale da consentire a terzi,
con conoscenze specifiche, di formarsi un'opinione attendibile sulle transazioni e sulle relazioni
d'affari, così come pure sull'ottemperanza alle disposizioni delle presenti regole deontologiche
e della Legge sul riciclaggio di denaro.

Il socio deve conservare i documenti in modo tale da essere in grado di poter soddisfare
entro un congruo termine eventuali richieste di informazione e di sequestro da parte delle
autorità penali.

Il socio è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione
della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

Norme d'applicazione:

26.I soci devono allestire e conservare i documenti relativi alle loro relazioni commerciali ed alle transazioni effettuate con la loro controparte in modo tale da consentire alla direzione dell'OAD, all'incaricato del controllo dell'OAD, agli organi di revisione ed all'organismo per la lotta contro il riciclaggio di denaro di formarsi un giudizio sull'ossequio alle regole deontologiche e alla legge contro il riciclaggio di denaro. La documentazione deve rendere possibile la ricostruzione completa dei singoli affari.

27. I documenti devono essere allestiti, raccolti e conservati in modo che il socio possa dare seguito, entro il termine assegnato, alle richieste d'informazione e di sequestro da parte delle autorità penali.

28. I documenti e gli allegati devono essere conservati in un luogo sicuro per almeno dieci anni a partire dalla data di conclusione della transazione. La documentazione inerente l'identificazione e l'accertamento dell'avente economicamente diritto deve essere conservata durante tutta la relazione commerciale. Al termine di una relazione commerciale o di una transazione gli ultimi documenti allestiti inerenti l'identificazione e l'accertamento dell'avente economicamente diritto devono essere conservati per dieci anni.

Art. 7 Obbligo di comunicazione

Un socio che sa o ha il fondato sospetto che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari siano connessi ad un reato a'sensi dell'art. 305bis del codice penale svizzero, provengano da un crimine a'sensi del codice penale svizzero o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter del codice penale svizzero), deve darne senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 9 LRD).

Norme d'applicazione:

29. La comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro in conformità all'articolo 9 LRD deve avvenire per iscritto. In linea di principio essa avviene tramite telefax oppure, qualora non disponibile, per posta A. Di regola va utilizzato il formulario di comunicazione in conformità alle raccomandazioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

30. Occorre indicare alla direzione dell'OAD ed all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro il responsabile della comunicazione (interlocutore). Il socio è responsabile che tale persona sia reperibile durante gli orari d'ufficio per i cinque giorni feriali consecutivi alla denuncia.

31. Qualora valori patrimoniali depositati presso una succursale svizzera di una banca siano oggetto di un indizio di riciclaggio di denaro, il socio deve coordinare la comunicazione secondo l'articolo 9 LRD con le persone responsabili della banca per tali comunicazioni (p. es. ufficio giuridico o compliance officer). Il socio è autorizzato a cooperare in questo contesto con la banca e a comunicare a quest'ultima le proprie informazioni in merito alle circostanze determinanti il sospetto. Una cooperazione con la banca non può aver luogo, se il socio detiene indicazioni che collaboratori della banca siano coinvolti nelle azioni oggetto di sospetto.

32. In caso d'incertezza del socio sull'esistenza di un sospetto da comunicare, egli può chiedere alla direzione dell'OAD di assisterlo nei suoi chiarimenti. La direzione dell'OAD consiglia il socio sul da farsi, proteggendo l'anonimato del cliente coinvolto. In presenza di un caso che dev'essere comunicato e il socio si rifiuta di procedere alla comunicazione, la direzione dell'OAD provvede alla comunicazione del caso in luogo del socio.

33. Il socio non può informare né la persona in questione né altri sulla comunicazione, a meno che l'autorità competente non lo autorizzi. Il socio è libero di fare pervenire alla direzione dell'OAD informazioni e documenti resi anonimi in merito a tale comunicazione.

34. Il socio prepara degli archivi speciali relativi alle comunicazioni ai sensi del articolo 9 LRD, che contengono tutti i documenti inerenti tali comunicazioni. Informazioni e documenti di questo archivio devono essere accessibili solo alle autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, alla direzione dell'OAD, all'Ufficio di comunicazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro e alle autorità penali competenti. I documenti e i dati informatici relativi alle comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 8 Blocco dei beni

Se sussistono i presupposti per una comunicazione ai sensi dell'art. 9 della legge sul riciclaggio di denaro, il socio è tenuto a bloccare senza indugio i valori patrimoniali che sono in relazione con la comunicazione. Questo blocco deve essere mantenuto per cinque giorni feriali a decorrere dal momento della notifica all'ufficio di comunicazione.

Norme d'applicazione:

35. Il blocco dei beni dev'essere effettuato tramite le seguenti misure:

  • revoca del diritto di firma sui valori patrimoniali depositati in banca, sempre ché e nella misura in cui il socio sia autorizzato a farlo (p. es. come fiduciario, titolare del conto/deposito, membro del consiglio d'amministrazione o di fondazione ecc.);
  • nessuna esecuzione di ordini di pagamento e di altre istruzioni le quali sottraggono valori patrimoniali al controllo del socio;
  • informare la banca, se la comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD è stata elaborata in in cooperazione con la banca, conformemente alla cif. 31, oppure se sussistono indicazioni che il cliente voglia ritirare valori patrimoniali e che il socio non ha a disposizione altri mezzi per impedire tale operazione.

36. Durante il blocco dei patrimoni, è autorizzata la gestione del patrimonio secondo le istruzioni del cliente, e nell'ambito della procura di gestione, alla condizione che queste istruzioni non comportino affari che abbiano per oggetto il trasferimento del patrimonio nella sfera patrimoniale del cliente (p. es. prestiti o investimenti fiduciari al cliente o a persone a lui prossime risp. OTC-SWAP's, derivati OTC con come controparte il cliente o persone a lui prossime). Dopo aver ricevuto dalle autorità disposizioni in relazione alle modalità d'investimento, i valori patrimoniali devono essere gestiti in conformità a tali disposizioni.

37. Il socio non ha il diritto d'informare né la persona in causa né altri sul blocco dei beni, salvo se autorizzato dell'autorità competente. Se il cliente contatta il socio durante il blocco del patrimonio, il socio deve contattare l'Ufficio contro il riciclaggio di denaro e seguire le istruzioni ricevute. Finché non esistono direttive da parte dell'autorità competente, il socio deve cercare di evitare il contatto con il cliente.

38. Se dopo cinque giorni dalla comunicazione, le autorità competenti non hanno ancora preso delle disposizioni, il socio è libero di proseguire la sua relazione d'affari con il cliente o di interromperla. Se la relazione d'affari con il cliente viene interrotta, il socio deve, se possibile, fare in modo che il ritiro del patrimonio non sia effettuato senza traccia cartacea (paper trail), evitando cioè pagamenti in contanti, consegna fisica di titoli oppure di metalli preziosi.

39. Se l'autorità penale della Confederazione o del Cantone emana delle disposizioni, occorre rispettare esclusivamente quest'ultime.

40. Dopo la decadenza del blocco del patrimonio, il socio è libero, se vuole, di informare il suo cliente, oppure no. Su richiesta del cliente, il socio deve ciò nondimeno rispondere conformemente alla verità.

C. Principi professionali per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni

Art. 9 Indipendenza della gestione di patrimoni

Il socio esercita la propria professione liberamente e sotto la propria responsabilità. Nell'ambito della sua attività professionale, egli s'impegna a consigliare il cliente in tutte le questioni di carattere finanziario e patrimoniale. Egli è pienamente e costantemente cosciente del fatto che il suo agire può rivestire un'importanza decisiva ai fini dell'esistenza economica del cliente da lui assistito.

I soci dell'ASG s'impegnano ad assicurare che tutte le persone a cui essi affidano l'esecuzione del loro mandato di gestione possiedano i requisiti professionali e caratteriali necessari all'adempimento di questo compito. I soci sono tenuti a garantire un'organizzazione adeguata della loro attività professionale.

Norme d'applicazione:

41. L'indipendenza della gestione di patrimoni esige che

  • i valori patrimoniali del cliente e quelli dei soci siano tenuti rigorosamente separati (è per contro lecito che il socio faccia transitare versamenti da e per il suo cliente sui suoi propri conti);
  • transazioni dove gli interessi del cliente siano in conflitto con quelli del socio vengano condotti in modo tale da escludere svantaggi per il cliente;
  • il socio informi di sua iniziativa il cliente della particolare struttura del rischio che comportano certi tipi di transazione, in cui il potenziale di rischio si situa oltre la norma delle compere, delle vendite e della detenzione di titoli;
  • vengano coinvolti specialisti per transazioni che esigono delle conoscenze particolari.

42. La responsabilità propria del gestore di patrimoni esige che i soci e le persone da loro impiegate si aggiornino in permanenza in tutti i settori della loro attività professionale, partecipando a corsi di perfezionamento, seminari di aggiornamento, e procedendo allo studio individuale.

43. Il socio esercita la gestione dei valori patrimoniali depositati in banca in base ad una procura, limitata ai soli atti amministrativi.

44. Nelle loro aziende, i soci prendono le misure organizzative necessarie per evitare il riciclaggio di denaro. Devono emanare le direttive aziendali necessarie e provvedere ad un sistema di controllo adeguato. Per i nuovi collaboratori, che svolgono l'attività di intermediario finanziario, i soci sono obbligati a garantire una formazione di base entro sei mesi dalla data dell'assunzione. I collaboratori con attività d'intermediario finanziario di nuovi soci dell'associazione devono completare la corrispondente formazione di base entro un anno dall'affiliazione. La formazione di base deve assicurare soprattutto, che i collaboratori del socio con funzione di intermediari finanziari conoscano i doveri imposti dalla LRD e dalle regole deontologiche, sapendole mettere correttamente in pratica nell'ambito del lavoro, che sappiano reagire nel modo giusto trovandosi confrontati con un problema e che conoscano il loro interlocutore responsabile.Fino al termine di questa formazione fondamentale ogni collaboratore deve essere sorvegliato da un altro collaboratore con una formazione adeguata.

Art. 10 Mandato di gestione patrimoniale

I soci stipulano con la controparte un mandato di gestione patrimoniale in forma scritta.

Il mandato comprende l'estensione e la durata del mandato, definisce la valuta di riferimento, l'obiettivo d'investimento, la politica strategica d'investimento, rispettivamente l'allocazione del patrimonio ed eventuali restrizioni in materia d'investimento, descrive il tipo, la periodicità e l'estensione del rendiconto e fissa l'ammontare e la base di calcolo dell'onorario per l'esercizio del mandato.

Norme d'applicazione:

45. I punti da regolamentare per iscritto nel mandato di gestione di patrimoni sono enumerati
nell'allegato B.

46. Se il contratto prevede la gestione discrezionale, occorre limitarsi ad effettuare le transazioni
descritte nell'allegato C.

47. Le istruzioni del cliente devono essere impartite per iscritto. Verbali di colloquio sono, se possibile, da fare controfirmare dal cliente.

48. Se il socio riceve rimborsi in relazione alla gestione, oppure agli investimenti di valori patrimoniali della clientela, retrocessioni, bonifici, oppure altre prestazioni da parte di terzi, il mandato scritto di gestione di patrimoni deve contenere delle disposizioni in relazione al beneficiario di queste prestazioni e se a tale proposito devono essere forniti rendiconti.

49. L'onorario del socio per i suoi servizi è da concordare con il cliente per iscritto e può variare a dipendenza del volume dei valori patrimoniali gestiti e dell'attività svolta. In linea di principio, la retribuzione per la gestione di valori patrimoniali depositati in banca sottostà alle seguenti direttive:

  • onorario di gestione pari al massimo all'1,5% p.a. sul patrimonio netto; oppure
  • onorario proporzionato al successo, pari al massimo al 20% dell'aumento della sostanza netta, ovverosia dell'aumento del valore tenendo conto dei versamenti e dei prelievi, come pure delle perdite latenti. Da dedurre sono i passivi riportati, ovverosia perdite di periodi precedenti che non sono già state compensate con utili; oppure
  • onorario di gestione, pari al massimo all'1% p.a., e onorario proporzionato al successo, pari al massimo al 10%, in caso di combinazione dei due sistemi precedenti.

Art. 11 Segreto professionale

Nell'ambito della legge e delle presenti regole deontologiche, i soci sono tenuti a mantenere il segreto professionale in merito a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività di gestori patrimoniali.

Art. 12 Operazioni d'investimento non autorizzate
I soci non prendono in consegna dai loro clienti depositi ai sensi della legge federale sulle
banche e le casse di risparmio, a meno che essi non dispongano dell'autorizzazione (concessione)
all'esercizio dell'attività bancaria.
I soci non mescolano i beni loro affidati dai clienti in patrimoni collettivi non separati e assimilabili
ai fondi d'investimento, oppure su conti o depositi collettivi.

Norme d'applicazione:
50. Come accettazione di depositi collettivi è considerata la raccolta di fondi di clienti su conti bancari
o postali, in cui l'attribuzione ai differenti clienti viene effettuata esclusivamente dal socio. Il
socio è autorizzato per contro a fare transitare sui propri conti i versamenti da e per i suoi clienti.

51. Patrimoni collettivi non attribuiti a clienti sono autorizzati solamente se i clienti possiedono dei
diritti societari sul patrimonio collettivo, i quali sono paragonabili al diritto societario svizzero
(società d'investimento).

52. è ammesso mescolare valori patrimoniali di clienti su conti/depositi di commercianti di titoli e
banche, solamente se l'attribuzione di questi capitali è effettuata da un commerciante di titoli autorizzato
oppure tramite una banca.

D. Controllo del rispetto delle regole deontologiche

Art. 13 Controllo da parte degli organi di revisione

Sottoscrivendo le presenti regole deontologiche, i soci incaricano e autorizzano il loro organo di revisione a verificare, in occasione della revisione ordinaria, il rispetto delle regole deontologiche e delle direttive del consiglio. L'ufficio di revisione conferma la verifica alla direzione dell'OAD. I soci incaricano e autorizzano inoltre il loro ufficio di revisione a notificare eventuali violazioni o sospetti di violazioni alla direzione dell'OAD.

L'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (ASG) comunicherà agli uffici di revisione da essa riconosciuti il testo delle presenti regole deontologiche, le direttive da essa emanate e pertanto anche il loro mandato.

Art. 14 Controllo da parte della direzione dell'OAD / Disposizioni per il ristabilimento della situazione conforme all'ordinamento

La direzione dell'OAD può effettuare dei controlli presso i soci per verificare il rispetto delle presenti regole deontologiche, oppure in caso di sospetto di violazione della legge sul riciclaggio di denaro.

La direzione OAD può, indipendente da eventuali procedure in corso secondo l'art. 15 che segue, imporre delle condizioni alfine di ristabilire una situazione conforme all'ordinamento. Tali condizioni devono essere comunicate al socio per iscritto e diventano vincolanti per il socio nel caso in cui questi non dovesse chiederne la verifica tramite il tribunale d'onore entro 30 giorni dalla notifica.

Norme d'applicazione:

53. Sotto il concetto di situazione conforme all'ordinamento rientrano soprattutto i provvedimenti e le precauzioni che il socio deve predisporre per mettere in pratica le disposizioni delle regole deontologiche e della legge contro il riciclaggio di denaro. A tale proposito, la direzione dell'OAD può emanare per i soci delle condizioni a proposito dell'organizzazione aziendale e dell'attuazione della formazione dei loro collaboratori. In particolare, la direzione dell'OAD può imporre delle condizioni in merito alla frequentazione di determinati corsi di formazione professionale da parte dei collaboratori che svolgono l'attività d'intermediazione finanziaria e può, a tale proposito, contattare direttamente tali collaboratori e/o esigere l'adempimento risp. la frequenza di corsi di formazione su argomenti concreti.

54. Prima dell'emanazione delle condizioni ai sensi del art. 14, la direzione dell'OAD dà al socio la possibilità di prendere posizione per iscritto. Le condizioni vengono imposte con l'assegnazione di termini. Una proroga dei termini è possibile solamente per motivi importanti.

E. Sanzioni e procedure

Art. 15 Violazione delle regole deontologiche

In caso di violazione delle regole deontologiche, il socio inadempiente deve versare
all'associazione una pena convenzionale fino a CHF 500'000.--. Ai fini della determinazione
della pena convenzionale occorre tenere debito conto della gravità della violazione, del grado
di colpa e della situazione patrimoniale del socio. Inoltre, si può tenere conto dei provvedimenti
adottati da altre istanze in casi analoghi. L'ammontare della pena convenzionale viene
deciso nell'ambito della procedura in conformità agli art. 16 e seguenti. L'associazione
destina la pena convenzionale ad uno scopo stabilito dal consiglio.

Nei casi minori, nei confronti del socio inadempiente può essere pronunciato un ammonimento.

In caso di ripetute o gravi violazioni delle disposizioni delle regole deontologiche, oppure se il
socio inadempiente non dà seguito ad un invito a ripristinare la legalità nonostante una doppia
ammonizione, può essere ordinata l'esclusione dall'ASG. Una violazione intenzionale
dell'obbligo di comunicazione ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, operata scientemente
dalla direzione, comporta sempre l'espulsione dall'ASG.

La contravvenzione alle regole deontologiche non viene più perseguita se la stessa risale a
più di 5 anni. In caso di contravvenzione all'obbligo di identificazione e determinazione dell'avente
economicamente diritto il termine dei 5 anni inizia a decorrere con la cessazione della
contravvenzione, rispettivamente con la cessazione della relazione commerciale.

Il termine di 5 anni viene interrotto da ogni disposizione della direzione dell'OAD e da ogni
azione dell'incaricato dell'inchiesta o del tribunale d'onore. Dopo l'interruzione, il termine di 5
anni ricomincia a decorrere dall'inizio. Con le interruzioni, il termine di 5 anni si prolunga al
massimo della sua metà.

Norme d'applicazione:
55. L'esclusione dell'associazione è sempre pronunciata se un socio, che esercita le sue attività
senza impiegati o come persona giuridica con un solo impiegato (commerciante in proprio), viola
con premeditazione l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD.

56. Se un collaboratore di un socio che occupa degli impiegati viola intenzionalmente l'obbligo di
comunicazione al senso dell'articolo 9 LRD, l'espulsione non sarà pronunciata in presenza delle
seguenti condizioni:

  • l'impiegato o gli impiegati i quali hanno intenzionalmente violato l'obbligo di comunicazione,
    sono stati esclusi dall'organizzazione aziendale del socio e non esercitano più nessuna funzione
    nel campo di intermediazione finanziaria per il socio, e
  • eventuali altre persone nell'azienda del socio, le quali abbiano partecipato alla violazione intenzionale
    dell'obbligo di comunicazione, sia per un azione oppure un'omissione (specialmente
    in caso di mancanza intenzionale nella formazione, nell'allestimento e nell'esecuzione
    delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, o nel controllo del loro ossequio),
    sono state allontanate dall'organizzazione aziendale del socio e non esercitano più
    nessun'attività nel campo dell'intermediazione finanziaria per il socio, come pure
  • la procedura d'inchiesta rivela che il socio ristabilisce rapidamente la corretta situazione
    nell'azienda e garantisce l'adempimento dei doveri stabiliti dalla LRD e dal presenti regole
    deontologiche .
    Se queste condizioni non sono adempiute entro la fine della procedura d'inchiesta secondo
    l'articolo 16 che segue, il socio sarà escluso.

Art. 16 Accertamento e punizione delle violazioni

L'accertamento e la punizione delle violazioni delle presenti regole deontologiche competono agli organi dell'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni in conformità agli statuti dell'associazione. La direzione dell'OAD dell'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni designa uno o più incaricati dell'inchiesta.

In caso di sospetta violazione delle presenti regole deontologiche, la direzione dell'OAD avvia la procedura e affida l'accertamento della fattispecie ad una persona incaricata dell'inchiesta. Nella sua richiesta d'informazione, questi comunica al socio in quale veste egli è coinvolto nell'inchiesta.

Al termine dell'inchiesta, la persona incaricata redige un rapporto e propone di avviare la procedura di fronte al tribunale d'onore e di determinare le sanzioni adeguate, oppure di sospendere l'inchiesta.

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1 febbraio 2012